Cos’è una proposta di acquisto
Una volta deciso l’acquisto, solitamente, si firma una “proposta di acquisto” su un modulo prestampato che contiene gli elementi essenziali della futura vendita: l’individuazione dell’immobile con le sue eventuali pertinenze, il prezzo, i tempi di pagamento, i termini per la consegna e per la sottoscrizione dell’atto definitivo di vendita.
La proposta d’acquisto deve essere firmata per accettazione dal venditore; fino a che il venditore non l’ha accettata, la proposta obbliga e vincola solo l’acquirente, il quale, però, può ritirarla, sempre che non l’abbia dichiarata irrevocabile, perché in tal caso può solo attendere la decisione del venditore di accettarla o meno, nel termine convenuto.
Quando l’accettazione del venditore viene comunicata all’acquirente, entrambe le parti restano vicendevolmente obbligate a stipulare l’atto definitivo di vendita. Una proposta così conclusa (detta proposta accettata) è un contratto preliminare, che vincola entrambi, e le condizioni indicate non potranno più essere modificate unilateralmente
ma soltanto di comune accordo tra le parti.
E’ evidente quindi che si tratta di un atto molto importante e delicato, di un passo che è consigliabile compiere solo quando si è veramente convinti dell’acquisto e, ove possibile, dopo aver effettuato gli opportuni controlli sull’immobile. In caso di urgenza, è opportuno inserire nella proposta alcune condizioni che rendano possibile liberarsi dell’impegno assunto qualora non si verificassero.
Ad esempio: è importante essere informati sulla esistenza dell’agibilità dell’appartamento, o sulla sua regolarità urbanistico – edilizia, ma se non si ha il tempo per fare gli opportuni controlli, si può ugualmente firmare la proposta d’acquisto condizionandola alla esistenza dell’agibilità o delle licenze, autorizzazioni edilizie, D.I.A., ecc… da produrre in copia entro un certo termine; in mancanza si verifica una condizione risolutiva della proposta e i suoi effetti obbligatori vengono meno.